Regione: Lombardia
Diritti civili

No all'attuazione del "regionalismo differenziato" in Lombardia

La petizione va a
Consiglio regionale della Lombardia

1.347 Firme

Raccolta voti terminata

1.347 Firme

Raccolta voti terminata

  1. Iniziato 2021
  2. Raccolta voti terminata
  3. Presentata
  4. Dialogo con il destinatario
  5. Decisione

Novità

06/06/2022, 15:14

3.2. Bozza del disegno di legge governativo sull'attuazione del comma 3 dell'art. 116 Costituzione (28 aprile 2022)

DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

...
ART. 4
(Principi relativi all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)
1. Le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono definiti dall’intesa di cui all’articolo 2 nei termini di spesa storica sostenuta dalle amministrazioni statali nella Regione per l’erogazione dei servizi pubblici corrispondenti alle funzioni conferite quale criterio da superare a regime con la determinazione dei costi, dei fabbisogni standard e dei livelli di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali quali strumenti di valorizzazione e valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della loro azione amministrativa e per il finanziamento delle funzioni riconducibili ai livelli di essenziali di prestazione di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione. I fabbisogni standard sono determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge.
2. L’intesa di cui all’articolo 2 individua altresì le modalità di finanziamento delle funzioni conferite tra i tributi propri, la compartecipazione o la riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire l’integrale finanziamento delle competenze conferite, in coerenza con l’articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

ART. 5
(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)
1. L’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione ha durata decennale e può in qualunque momento essere modificata su iniziativa dello Stato ovvero della Regione interessata, con le medesime modalità previste nell’art. 2.
2. Le norme statali vigenti nelle materie devolute alle Regioni ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione continuano ad applicarsi nei relativi territori fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti i profili oggetto dell’intesa.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell’intesa e a tal fine ne concordano le modalità operative.
4. L’Ufficio parlamentare di bilancio di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (da indicare la direzione preposta), procedono annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia differenziata, anche ai fini dell'adeguamento dei profili finanziari dell'intesa.

n.b.: il testo non è ufficiale, potrebbe in seguito subire ulteriori modifiche


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