Regione: Lombardia
Diritti civili

No all'attuazione del "regionalismo differenziato" in Lombardia

La petizione va a
Consiglio regionale della Lombardia

1.347 Firme

Raccolta voti terminata

1.347 Firme

Raccolta voti terminata

  1. Iniziato 2021
  2. Raccolta voti terminata
  3. Presentata
  4. Dialogo con il destinatario
  5. Decisione

Novità

06/06/2022, 15:13

3.1. Bozza del disegno di legge governativo sull'attuazione del comma 3 dell'art. 116 Costituzione (28 aprile 2022)

DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

ART. 1
(Finalità)
1. La presente legge definisce i principi generali per l’assegnazione delle funzioni connesse con il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le modalità procedurali di approvazione delle intese fra Stato e Regione.

ART. 2
(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)
1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale, di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria. L’atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che entro trenta giorni avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell’approvazione delle intese di cui al presente articolo.
2. Lo schema di intesa preliminare fra Stato e Regione è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
3. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, lo schema di intesa è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all’articolo 126, terzo comma, della Costituzione. Il parere è reso entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di intesa, audìto il Presidente della Regione interessata
4. Decorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sottopone lo schema di intesa definitivo al Consiglio dei ministri nelle forme di un disegno di legge di mera approvazione dell’intesa. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.
5. Le Camere deliberano a maggioranza assoluta sul disegno di legge di cui al comma 4.
6. Sono fatti salvi gli atti di iniziativa delle Regioni presentati al Governo prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Livelli essenziali delle prestazioni)
1. Nelle materie elencate alla data di entrata in vigore della presente legge dall’articolo 14, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, la previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è condizione necessaria per il trasferimento delle funzioni e delle risorse corrispondenti.
2. Qualora la legge statale, successivamente all’entrata in vigore della legge riproduttiva dell’intesa, stabilisca livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materie oggetto dell’intesa, la Regione interessata è tenuta a garantirli disponendo le necessarie variazioni di bilancio. In caso di inerzia della Regione si applica l’articolo 120, comma secondo, della Costituzione.
3. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi precedenti avviene secondo la procedura prevista dall’art. 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011.

continua ...


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