Region: Irsina
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Civil rights

Il diritto alla circolazione è costituzionalmente garantito

Petitioner not public
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Nicola Massimo Morea (Sindaco)
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Comitato IRSINA ESISTE

Irsina,

Egregio Sig. Sindaco del Comune di Irsina Oggetto:

Egregio Sig. Sindaco, siamo un comitato spontaneo di cittadini - composto per lo più da lavoratori autonomi, piccoli artigiani e lavoratori pendolari - che sono stati fortemente penalizzati dalla ordinanza n. 41 con cui il Presidente della regione Basilicata ha dichiarato Irsina zona rossa, per la seconda volta dall’inizio dell’emergenza Covid.

Riteniamo che occorra con urgenza mettere in campo azioni per denunciare la illegittimità dell’ordinanza 41 nella parte in cui vieta di spostarsi da Irsina per motivi di lavoro, per violazione dell’art. 3 del D.L. nr. 19/2020 e nella parte in cui dispone la chiusura generalizzata di attività che invece possono rimanere aperte anche nelle regioni definite rosse dall’ultimo DPCM, con ciò penalizzando ancora una volta attività produttive della città già al collasso.

In particolare l’art. 3 del D.L. n. 19 sopra citato, consente alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, di introdurre misure restrittive tra quelle indicate nell’art. 1, comma 2, dello stesso Decreto Legge (conv. con L. n. 35/2020). Tra le limitazioni disposte da tale ultima norma, vi è quella concernente la circolazione delle persone, ma la stessa norma esclude inequivocabilmente e categoricamente da tali limitazioni .

Tanto è vero che nessuna delle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, in doverosa applicazione di siffatta norma, aveva mai impedito la circolazione per motivi di lavoro. A ciò si aggiunga che sempre l’art. 3 del D.L. n. 19/2020 espressamente esclude che le ordinanze regionali possano “incidere sulle attività produttive”, essendo ciò demandato ai soli DDPPCCMM. Tale illegittimità avrebbe dovuto comportare per la Regione la adozione di una revoca parziale della stessa, revoca parziale che purtroppo fino a questo momento non è stata posta in essere.

Tuttavia, rileviamo altresì che l’art. 3 del D.L. nr. 19/2020 prescrive che le ordinanze regionali abbiano efficacia nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio:

l’ordinanza del Presidente Bardi nr. 41 e’ stata assunta il 2 novembre e il successivo 3 novembre e’ stato adottato il DPCM dal Presidente del Consiglio Conte che disciplina le situazioni valevoli per l’intero territorio nazionale e per ciascuna delle Regioni.

Addirittura sulla base del DPCM ultimo, per le Regioni “rosse”, in cui sono vietati spostamenti in entrata ed in uscita, sono comunque fatti salvi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative e molte attività chiuse con l’ordinanza regionale sono invece consentite dallo stesso DPCM.

Ai sensi dell’art. 3 del DL nr. 19/2020, il quale recita che le ordinanze regionali possono essere assunte “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri... e con efficacia limitata fino a tale momento”, con l’entrata in vigore del DPCM del Presidente Conte del 3 novembre è automaticamente divenuta inefficace l’Ordinanza Bardi nr. 41.

Chiediamo, pertanto, al Sindaco di formulare apposita nota, da inoltrare anche al Presidente della Regione, con cui lo stesso Sindaco prenda atto e palesi pubblicamente, anche ai fini esecutivi ed applicativi, la sopravvenuta inefficacia, ai sensi di legge, dell’Ordinanza Bardi nr. 41 nelle parti in cui contrasta con il DPCM, prima evidenziate.

Con la presente, inoltre, si fa rilevare che l’ordinanza regionale in questione all’art. 1 lett. e) dispone la “sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, ivi compresi i servizi di ristorazione, fatta salva la consegna a domicilio ..”.

Tale prescrizione, all’evidenza, non riguarda le attività artigianali e le attività professionali, che, pertanto, devono ritenersi non sospese. Peraltro, la stessa ordinanza, quando ha consentito, elencandole, altre attività, non ha limitato a queste l’esercizio, cosi come avrebbe legittimato invece l’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente”, che nella specie manca. Anche sotto tale ultimo profilo si chiede al Sindaco di Voler chiarire l’assenza di tale limitazione, al fine di consentire alle attività artigianali e professionali di poter svolgere la propria attività senza il timore di incorrere in illegittime sanzioni.

I cittadini di Irsina

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