Regione: Sicilia
Immagine della petizione Art. 416 bis c.p.
Affari sociali

Art. 416 bis c.p.

La petizione va a
Governo siciliano

1 Firme

Raccolta voti terminata

1 Firme

Raccolta voti terminata

  1. Iniziato novembre 2023
  2. Raccolta voti terminata
  3. Preparare la presentazione
  4. Dialogo con il destinatario
  5. Decisione

La petizione è indirizzata a: Governo siciliano

Una riforma più stringente sul piano sanzionatorio

Motivazioni:

Premetto che il testo della riforma riguarda l’art. 416 bis c.p. e che la mia istanza si rivolge al buon senso e al rispetto civico della collettività. I commi oggetto di modifica sono il co. 2 e il co. 4 con inasprimento delle pene e abolizione del concorso esterno in associazione mafiosa mantenendo solo il reato più grave. 
TESTO INTEGRALE CON MODIFICA DEI COMMI :
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione, a qualunque titolo appartenenti attivi e passivi, partecipanti attivi passivi, concorrenti interni ed esterni e associati sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quindici a ventisei anni per il solo contributo a qualsiasi titolo fornito e in qualsiasi forma per il legame comprovato di mero contatto con gli associati. 
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applicano le aggravanti previste all'art. 64 c.p. con aumento di pena. 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Grazie davvero per il vostro appoggio, Valeria da PA
Domande ai promotori

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Dati della petizione

Avviata la petizione: 18/11/2023
La petizione termina: 17/02/2024
Regione: Sicilia
Categorie: Affari sociali

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